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Tra i principi fondamentali della nostra carta costituente si annovera la tutela e la promozione del patrimonio storico e artistico. L’art. 9 della Costituzione dispone che:
”la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.
I veicoli di interesse storico costituendo un patrimonio nazionale di grande valore, in quanto circolanti, possono essere considerati alla stregua di un museo itinerante. Sono pertanto meritevoli di tutela secondo il dettato costituzionale. La legislazione nazionale contiene varie norme dedicate alla cura, valorizzazione e tutela dei veicoli storici.
E’ possibile consultare:
Per effetto della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che è intervenuta sull'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è riconosciuta la riduzione del 50% della tassa automobilistica per gli autoveicoli ei motoveicoli di interesse storico e collezionistico, con un'anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 ei 29 anni, in possesso di certificato di rilevanza storica, rilasciato dagli Enti di cui al comma 4 dell'art. 60 del D.Lgs. n. N. NN 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada; con annotazione del riconoscimento di storicità sulla carta di circolazione. Tuttavia, ad oggi, alcune Regioni, ai sensi di specifiche Leggi regionali, applicano disposizioni differenti da quelle previste dalla legge nazionale, come la Regione Lombardia, la Regione Valle d'Aosta, la Regione Calabria e la Provincia Autonoma di Trento che hanno previsto benefici fiscali (esenzione totale per la Lombardia alla Provincia di Trento e riduzione del 50% per la Valle d'Aosta e la Calabria) a favore dei veicoli tra i 20 ei 29 anni iscritti nel Registro ACI Storico senza la necessità del rilascio del certificato di rilevanza storica e senza annotazione del riconoscimento di storicità sulla carta di circolazione. Nella seguente tabella sono riportati: i riferimenti a tutte le Leggi regionali; la distinzione tra i veicoli ultratrentennali, per i quali l'esenzione è automatica, ed i veicoli ultraventennali, per i quali l'esenzione, invece, è legata al riconoscimento di storicità dei Registri Storici; i relativi Registri Storici riconosciuti dalle singole Regioni; l'importo dovuto per ogni singola regione della tassa di circolazione, in caso di circolazione del veicolo.
Veicoli storici e tassa automobilistica: illegittimità della Legge Regione Emilia Romagna
Corte Costituzionale sentenza 20 maggio 2019, n. 122
Art. 7, c. 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 21.12.2012 n. 15 (Norme in materia di tributi regionali) – veicoli di interesse storico e collazionistico – questione di legittimità costituzionale – sussiste
Veicoli storici e tassa automobilistica: illegittimità della Legge Regione Veneto
Corte Costituzionale Sentenza n. 242 del 22 novembre 2016
Veicoli di interesse storico e collezionistico - soggezione al pagamento della tassa automobilistica - Legge di stabilità 2015 - esenzione prevista da Legge regionale n. 6/2015 Veneto – dichiarazione di illegittimità costituzionale
Sentenza Corte Costituzionale - n. 199 del 21 luglio 2016
Veicoli di interesse storico e collezionistico - soggezione al pagamento della tassa automobilistica - Legge di stabilità 2015 - esenzione prevista da Legge regionale n8/2015 Umbria e n. 14/ 2015 Basilicata) – dichiarazione di illegittimità costituzionale
Sentenza Corte di Cassazione VI Sezione Civile n. 3837 del 15 febbraio 2013
Veicoli di interesse storico e collezionistico – veicoli ultraventennali – esenzione ex art 63 L. 342/2000 - determinazione ASI – carattere autorizzatorio – rendita di posizione - non sussiste – soggetti con requisiti di legge non aderenti all’ASI – libertà di associazione - esenzione dalla tassa automobilistica - sussiste
Corte Costituzionale - sentenza n. 288 del 19 dicembre 2012
Tassa automobilistica – natura giuridica – tributo proprio derivato – limiti fissati dalla legislazione nazionale – sussiste